Dentifricio citato per pubblicità ingannevole: un noto marchio costretto a censurare la pubblicità trasmessa nelle principali reti televisive.
Il Giurì ha recentemente imposto la censura agli slogan di alcuni famosi produttori di dentifricio nelle loro pubblicità.
Tra di essi, compare anche Procter & Gamble, produttore di “Oral B“. I messaggi veicolati nelle pubblicità, infatti, sarebbero in contrasto con la correttezza della comunicazione pubblicitaria.
Procter & Gamble avrebbe dunque contravvenuto all’articolo 2 del Codice di Autodisciplina, e i suoi spot hanno subito un’inevitabile censura. Scopriamo di che si tratta.
La notizia, trapelata nelle ultime ore dal portale “Il Fatto alimentare” suggerisce che i suddetti dentifrici promettano risultati completamente utopistici.
Lo smalto dei denti, in effetti, è incapace di rigenerarsi, e la comunicazione di “Biorepair” e “Oral-B” suggerirebbe al contrario un effetto miracoloso. Riporta “Il Fatto alimentare”. “Coswell si è rivolta allo Iap per segnalare la presunta irregolarità della campagna pubblicitaria relativa al dentifricio Nuovo Oral B Professional Rigenera Smalto, veicolata attraverso spot televisivi, la confezione del prodotto, gli espositori presenti nei punti vendita e il sito internet. In particolare, erano stati contestati slogan come ‘Rigenera Smalto’, ‘I dentifrici comuni proteggono. Il nuovo Oral B Rigenera Smalto va oltre la semplice protezione’, ‘Rigenera la densità dello smalto’, ‘Progettato da professionisti’ e ‘Rigenera attivamente la densità dei denti’, ritenendo ingannevole il vanto della capacità di ‘rigenerare’ lo smalto, costituito da un materiale incapace di rigenerarsi biologicamente.”.
Nella pronuncia numero 24/2022 del 5/10/2022, il Giurì ha decretato: “Il messaggio pubblicitario in esame si presta a veicolare al pubblico la suggestione del tutto infondata per la quale Oral B Professional Rigenera Smalto avrebbe proprietà (non soltanto proprie di un prodotto cosmetico, quale potrebbe essere l’azione attiva di remineralizzazione ma) addirittura medicali. Sussistono pertanto le condizioni per considerare lo spot in esame non solo ingannevole e, dunque, in conflitto con l’art. 2 del C.A., ma anche in contrasto con l’art. 23 C.A., in quanto evocativo di qualità medicali in realtà assenti.”.
Il Giurì ha infine concluso: “Anche la rivendicazioni di efficacia ‘contro la parodontite e la perimplantite’, come pure l’affermazione ‘riduce il sanguinamento fino all’80%’, nell’incentrare il contenuto comunicazionale del messaggio sulla presenza di qualità proprie di un prodotto medicale (ovvero sulla capacità di esercitare un’azione non di semplice prevenzione, ma addirittura di contrasto rispetto a situazioni patologiche), si rivelano contrarie al sistema autodisciplinare e, in particolare agli artt. 2 e 23 C.A., in quanto suscettibili di indurre i consumatori a scambiare un prodotto che è e rimane un cosmetico per un presidio medico”.
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